
Termine di conclusione
Modulistica per il procedimento
Regolamenti per il procedimento
Riferimenti normativi
Servizio online
Allegati

L'accesso civico semplice, introdotto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile dell’accesso civico, compilando l’apposito modulo (scarica il modulo). Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.