Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Accesso documentale - Legge 241/1990

Uffici responsabili

Servizio Segreteria Generale

Descrizione

Accesso documentale ai sensi della Legge 241/1990

Cos'è l'accesso documentale?

L'accesso ai documenti amministrativi (cd accesso documentale), introdotto dall'art. 22 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm.ii  è il diritto di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata di richiedere i documenti amministrativi ad una Pubblica Amministrazione.

Chi può presentare la richiesta?

L’accesso documentale è consentito a tutti i cittadini  titolari di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata a richiedere i documenti amministrativi ad una Pubblica Amministrazione.  La richiesta deve essere quindi motivata ed il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Come si presenta l'istanza?

Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso documentale possa essere presentata a mezzo posta, fax, direttamente presso l’Ufficio Protocollo – P.za Italia, 1 – 00034 Colleferro (RM) o trasmessa per via telematica. In ogni caso l’istanza deve essere sottoscritta e accompagnata da copia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. La richiesta viene inoltrata all'Ufficio competente che detiene i documenti oggetto di richiesta.

Che procedura viene seguita?

Il Responsabile del procedimento curerà la trasmissione dei documenti entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta o dalla ricezione della stessa. L'amministrazione, se a seguito dell'istanza di accesso individua soggetti controinteressati,  è tenuta a darne comunicazione agli stessi. I controinteressati possono presentare - entro 10 gg dalla ricezione - una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso il termine di 10 gg dall'opposizione, l'Amministrazione assume definitiva decisione in merito all'accesso.

Cosa fare in caso di accesso negato?

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento o limitazione dello stesso, il richiedente può presentare entro 30 gg  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) come stabilito dall'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo.

Modulo per l'esercizio del diritto di accesso documentale ai sensi della Legge 241/1990

RICHIESTA ACCESSO DOCUMENTALE 2019 

Per maggiori informazioni:

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30gg

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

Allegati

File con estensione pdf REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI - LEGGE 241/90: Regolamento Accesso_ documenti 241.pdf
(Pubblicato il 09/12/2019 - Aggiornato il 09/12/2019 - 191 kb - pdf)
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