Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione 18/2023 - Impegno di spesa per la fornitura di n. 8.000 blocchi da 25 ff formato 16,5x10 cm stampa a colori + numerazione con logo del comune per abbonamento sosta nelle aree blu. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. Ditta Tipografia Ferrazza s.r.l.s
Allegati

(Pubblicato il 26/01/2023 - Aggiornato il 26/01/2023 - 2025 kb - pdf)