Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

Nessuna informazione da visualizzare per gli Enti controllati.

Società Partecipate:

Deliberazione n. 94 del 22 dicembre 2022 - Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societaria possedute dal Comune di Colleferro al 31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20, comma 4 del D.LGS. n. 175/2016 e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021, in ottemperanza all’art. 20, comma 1 e 2 del D. LGS. n. 175/2016.

Deliberazione GC n. 153 del 5 10 2021 - Individuazione GAP e perimetro di consolidamento. Anno 2020

Deliberazione CC n. 77 del 29 12 2021 - Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Colleferro al 31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016 e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019, in ottemperanza all’art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione.

Deliberazione CC n 73 del 30 12 2020 - Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Colleferro al 31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016 e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019, in ottemperanza all’art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione.

Deliberazione  CC n. 102 del 27 12 2019 - Relazione sull'attuazione Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Colleferro al 31.12.2017 (art. 20, c. 4 del d.lgs. n. 175/2016) e Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2018 (art. 20, c. 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016). Approvazione.

Deliberazione CC n.37 dell'11 10 2017 - Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazione possedute.

Relazione sulla razionalizzazione della Società Partecipate (art. 1 c.612 Legge 190/2014)

Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate (Decreto Commissario Straordinario n. 18/2015)

SOCIETA' PARTECIPATE
 

 

 

Contenuto inserito il 10-10-2014 aggiornato al 19-05-2023
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